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CONTRATTO

Nazionale

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

Stipulato da

FIDALDO – FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO e
DOMINA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO.

da una parte, e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL) e
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO e SERVIZI (UILTuCS-UIL) e
la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO
(FISASCAT-CISL) e FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL’UOMO.

dall’altra parte


Art. 1 – Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Fidaldo (cui partecipano l’Assindatcolf, aderente a Confedilizia , l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Como, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano, la Nuova Collaborazione) e Domina, da una parte , e Federcolf, Filcams- Cgil, Fisascat- Cisl, Uiltucs- Uil, dall’altra parte, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.

Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti.


Art. 2 – Inscindibilità della presente regolamentazione

Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell’ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento.


Art. 3 – Condizioni di miglior favore

Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti ad personam.


Art. 4 – Documenti di lavoro

All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.


Art. 5 – Assunzione

L’assunzione del lavoratore avviene direttamente ai sensi di legge.


Art. 6 – Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione)

Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:

a) la data dell’inizio del rapporto di lavoro;
b) la categoria di appartenenza e l’anzianità in detta categoria;
c) la durata del periodo di prova;
d) l’esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
e) la durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione;
f) l’eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
g) la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art.16, ultimo comma;
h) la retribuzione pattuita;
i) la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;
l) il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
m) l’indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali.

La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.


Art. 7 – Assunzione a tempo determinato

L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nel rispetto della legge 18 aprile 1962, n. 230, nonché nei seguenti casi previsti dal presente contratto, ai sensi dell’art.23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56:

1. per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;

2. per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;

3. per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;

4. per sostituire lavoratori in ferie.

Per le causali di cui sopra, i datori di lavoro potranno altresì avvalersi delle agenzie di lavoro interinale ai sensi della normativa di legge.


Art. 8 – Assunzione lavoratori studenti

Gli studenti di età compresa fra i sedici ed i ventinove anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato, ovvero da enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con un orario di 25 ore settimanali.

Qualora detto orario fosse interamente contenuto tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ai prestatori di lavoro studenti, di cui al precedente comma, sarà erogata una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella A allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura.

L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risulti l’orario effettivo di lavoro concordato, nell’ambito dei due semiturni individuati nel comma precedente.

Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto.

Resta fermo, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 304.


Art. 9 – Permessi per formazione professionale

I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari.


Art. 10 – Categorie dei lavoratori

I prestatori di lavoro si suddividono in quattro categorie:

Prima categoria super

vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici;

Prima categoria

vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all’andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (ad esempio: addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico);

Seconda categoria

vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all’infanzia o baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella prima super, nella prima o nella terza categoria);

Terza categoria

vi appartengono i prestatori di lavoro generico che non abbiano compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art.12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente alle pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia, stalliere, assistente agli animali domestici).


Art. 11 – Mansioni plurime

Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo.


Art. 12 – Passaggio dalla terza alla seconda categoria

Il lavoratore generico passa automaticamente dalla terza alla seconda categoria con le seguenti modalità:

– dopo tre anni di servizio se l’assunzione avviene prima dei compimento del 16° anno di età;
– dopo due anni di servizio se l’assunzione avviene tra il 16° anno di età e prima del compimento del 18°;
– dopo 14 mesi per tutti gli altri casi.

Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il lavoratore deve aver compiuto almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro. Il possesso di uno specifico attestato professionale riconosciuto comporta la riduzione di un anno per il passaggio di categoria.


Art. 13 – Discontinue prestazioni assistenziali d’attesa notturna

Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella C allegata al presente contratto, qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, fermo restando quanto previsto dal successivo art.17 nonché l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.

L’assunzione ai sensi del precedente comma dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora di inizio e quella di cessazione dell’assistenza ed il suo carattere di prestazione discontinua.


Art. 14 – Prestazioni esclusivamente d’attesa

Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.

Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabella B (seconda categoria) allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.

L’assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato dalle parti.


Art. 15 – Periodo di prova

I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che è di 30 giorni di lavoro effettivo per la prima categoria super e per la prima categoria e di 8 giorni di lavoro effettivo per la seconda e la terza categoria.

Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.

Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra regione senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione dei rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.


Art. 16 – Riposo settimanale

Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.

Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.

Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.

Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.


Art. 17 – Orario di lavoro

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:

– 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali, per i lavoratori conviventi. L’orario settimanale dei lavoratori conviventi sarà ridotto di mezz’ora a decorrere dal 1°gennaio 2002 e di un’altra mezz’ora a decorrere dal 1°gennaio 2003. La riduzione dell’orario di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti, sarà settimanale;

– 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle 48 ore settimanali su 5 giorni, l’orario di lavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.

L’orario di lavoro dei lavoratori non conviventi sarà ridotto fino a raggiungere le 44 ore settimanali, con la seguente gradualità:

– 47 ore a partire dal 1.4.2001;
– 46 ore a partire dal 1.1.2002;
– 45 ore a partire dal 1.1.2003;
– 44 ore a partire dal 1.1.2004.

La retribuzione oraria rimarrà inalterata.

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. E’ consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.

L’orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al primo comma, nei confronti del personale a servizio intero; nel caso di servizio ridotto o ad ore, sarà concordato fra le parti.

Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti articoli 12 e 13 ed escluso il richiamo alla tabella B contenuto nell’art.13, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00 ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, con la maggiorazione prevista dal successivo art.18.

Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.

Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti e non retribuito.

Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell’orario di lavoro.


Art. 18 – Lavoro straordinario

Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento.

E’ considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata nel comma 1 all’art.16, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.

Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:

– del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
– del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
– del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art.19.

Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.

In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso: tali prestazioni debbono avere carattere di assoluta episodicità ed imprevedibilità.


Art. 19 – Festività nazionali ed infrasettimanali

Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.

In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.

Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.


Art. 20 – Ferie

Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all’ anno, purché concordati fra le parti.

Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.

Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.

In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

Ai fini dei computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi.


Art. 21 – Sospensioni di lavoro extraferiali

Sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto durante le sospensioni del lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro.

Al lavoratore che usufruisca del vitto e/o dell’alloggio spetta, per il periodo della sospensione, il compenso sostitutivo convenzionale soltanto ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.


Art. 22 – Assenze e permessi

Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro.

I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’ effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.

I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:

– lavoratori conviventi: 16 ore annue;
– lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.

Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.

I lavoratori potranno, inoltre, fruire allo stesso titolo di permessi non retribuiti.

Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni lavorativi.

Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.

Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.

In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.

Le assenze per malattia e infortunio, di cui il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato, debbono essere comprovate da relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro tre giorni dall’evento, al quale fine farà fede il timbro postale di partenza.

Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione.

Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare dimissioni del lavoratore.


Art. 23 – Diritto allo studio

Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o specifico professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.

Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.


Art. 24 – Matrimonio

In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.

Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.


Art. 25 – Tutela delle lavoratrici madri

Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni da esse indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.

E’ vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.

Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.

Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.


Art. 26 – Tutela del lavoro minorile

E’ ammessa l’assunzione di minori nei servizi familiari all’età minima di 15 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.

L’ammissione al lavoro dei minori è subordinata all’assolvimento dell’obbligo scolastico e alla loro idoneità all’attività lavorativa cui saranno addetti, secondo quanto previsto dalla normativa di legge.

Valgono pure le altre norme richiamate nell’art.2, lettera a), della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell’art.4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.


Art. 27 – Malattia

In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà ; la conservazione del posto come segue:

1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno solare.

Durante tali periodi decorrerà in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 del comma precedente, nella seguente misura:

– fino al terzo giorno consecutivo, al 50% della retribuzione globale di fatto;
– dal quarto in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto.

Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.

L’aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore ammalato o infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

Le assenze per malattia dovranno essere giustificate secondo quanto previsto dall’art.22, comma 7.

La malattia in periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza dello stesso.


Art. 28 – Infortunio

In caso di infortunio, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto come segue:

MINIMI RETRIBUTIVI
2001-2006